BENI PUBBLICI
Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, introduce all’art. 12 il procedimento per la verifica dell’interesse culturale dei beni, opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sia mobili che immobili (come da recente modifica applicata dalla L. 124/2017, art. 1 comma 175), appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro.
Tutti i beni di proprietà degli enti sopra indicati che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico ai sensi dell’art. 10, comma 1 del D.Lgs. 42/2004 sono sottoposti cautelarmente alle disposizioni di tutela fino al momento dell’esito della verifica dell’interesse culturale.
Pertanto fino all’esito della verifica:
- qualsiasi intervento edilizio è soggetto al rilascio di nulla osta da parte della Soprintendenza (art. 21, comma 4 del D.Lgs. 42/2004)
- i beni sono inalienabili (art. 54 e sgg. del D.Lgs. 42/2004)
- non può essere attivata la procedura per l’eventuale erogazione di contributi da parte del Ministero della Cultura.
Ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. 42/2004 è riconosciuta la validità dei provvedimenti di vincolo emanati ai sensi della normativa di tutela previgente (ovvero la Legge 364/1909, la Legge 1089/1939, il D. Lgs. 490/1999).
COME RICHIEDERE LA VERIFICA DELL’INTERESSE CULTURALE
Al fine di sottoporre a verifica gli immobili di proprietà pubblica sono necessari alcuni passaggi:
- l’attivazione di un protocollo d’intesa concordato e sottoscritto con la Soprintendenza per essere abilitati all’utilizzo del portale ministeriale http://www.benitutelati.it/
- una volta ottenute le credenziali, compilazione della richiesta di verifica sul portale ministeriale http://www.benitutelati.it/
- la trasmissione via PEC alla Soprintendenza del modulo di invio, dell’elenco e della scheda del bene generati dal portale http://www.benitutelati.it/integrati con tutta la documentazione caricata a sistema dal richiedente.
Il parere istruttorio in merito alla sussistenza o meno dell’interesse culturale, predisposto dalla Soprintendenza, è trasmesso alla Commissione regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia che nella prima seduta utile inserisce la pratica nell’ordine del giorno dei lavori (art. 21, comma 3, lett. a), del D.P.C.M. 57/2024).
Nel caso di verifica con esito negativo, ovvero insussistenza dell’interesse culturale, le cose medesime sono escluse dall’applicazione delle disposizioni di tutela e possono essere liberamente alienate.
Nel caso di verifica con esito positivo tali cose vengono dichiarate di interesse culturale e rimangono soggette alle disposizioni del D.Lgs. 42/2004. L’accertamento dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico costituisce dichiarazione dell’interesse culturale ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 42/2004. Il provvedimento finale di dichiarazione – comunemente denominato “vincolo” – assoggetta il bene alle norme dettate dalla parte II del D.Lgs. 42/2004. Le dichiarazioni di interesse culturale vengono notificate al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene e nel caso di beni immobili trascritte nei registri immobiliari.
La procedura di verifica dell’interesse culturale è disciplinata dall’art. 12 del D.Lgs. 42/2004 e dai seguenti decreti specifici:
- Decreto dirigenziale interministeriale del 6 febbraio 2004 per gli enti pubblici
- Decreto 25 gennaio 2005 per le persone giuridiche private senza fine di lucro
- Accordo 8 marzo 2005 tra il Ministero e la CEI per i beni ecclesiastici
- Decreto 22 febbraio 2007 per i beni in uso al Ministero della Difesa
BENI PRIVATI
Nel caso di cose appartenenti ai privati che abbiano i seguenti requisiti (ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.Lgs. 42/2004):
- che abbiano più di 70 anni o di autore non più vivente:
- “cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1” [art. 10, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 42/2004];
- ”le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse” [art. 10, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 42/2004];
- che abbiano più di 50 anni o di autore non più vivente:
- “le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione” [art. 10, comma 3, lett. d-bis) del D.Lgs. 42/2004];
si procede alla dichiarazione di interesse culturale, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 42/2004, che accerta la sussistenza dell’interesse culturale. La Soprintendenza avvia il procedimento per il riconoscimento dell’interesse culturale anche su motivata richiesta della Regione e di ogni altro ente territoriale interessato. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene viene avvisato con comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e dell’art. 14 del D.Lgs. 42/2004. La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di valutazione del bene risultanti dalle prime indagini, l’indicazione degli effetti previsti dal comma 4 dell’art. 14 del D.Lgs. 42/2004, nonché l’indicazione del termine per la presentazione di eventuali osservazioni. La dichiarazione d’interesse dei beni privati è adottata dalla Commissione regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, su proposta della Soprintendenza. Il provvedimento finale di dichiarazione -comunemente denominato “vincolo” – assoggetta il bene alle norme dettate dalla parte II del D.Lgs. 42/2004. Le dichiarazioni di interesse culturale vengono notificate al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene e nel caso di beni immobili trascritte nei registri immobiliari.a o riforma l’atto impugnato.
PROVVEDIMENTO DI TUTELA
I beni oggetto di tutela – siano essi pubblici o privati – sono in buona parte consultabili sul portale Vincoli in Rete https://vincoliinrete.beniculturali.it/.
La Soprintendenza costruisce un elenco e una raccolta complessiva degli atti e dei documenti di studio, notifica e registrazione dei beni riconosciuti quali beni culturali vincolati e sottoposti alla tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004. La consultazione dei provvedimenti di tutela è subordinata all’ottenimento dell’autorizzazione scritta da parte del dirigente della Soprintendenza e alla preventiva compilazione e sottoscrizione di modulo di richiesta, specificando dettagliatamente i motivi della richiesta stessa. L’Amministrazione tratterà i dati personali nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.
Il modulo dovrà essere inviato alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Friuli Venezia Giulia tramite posta ordinaria, tramite e-mail all’indirizzo sabap-fvg@cultura.gov.it oppure con consegna a mano negli orari di apertura degli uffici.
Responsabile Ufficio vincoli
dott.ssa Annamaria Nicastro, funzionario storico dell’arte
Gruppo di lavoro:
area Udine e Pordenone: Annamaria Nicastro (annamaria.nicastro@cultura.gov.it), Barbara Cimbaro (barbara.cimbaro@cultura.gov.it), Stefania Boccuzzi (stefania.boccuzzi@cultura.gov.it)
tel. 0432-504559
area trieste e Gorizia: Beatrice Gobbo (beatrice.gobbo@cultura.gov.it)
tel. 040-4527523/61
Ultima modifica: 25 Maggio 2026
