Restauro

L’esecuzione di interventi di restauro di qualunque genere su beni culturali è subordinata all’autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza in applicazione del D.Lgs. n.42/2004 .

“Per restauro si intende l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione e trasmissione dei suoi valori culturali” come definito all’art. 29, comma 4 del D.Lgs. n.42/2004.

“Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico” e “le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti” privati, associazioni, fondazioni e “le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose” anche opera di autori viventi la cui esecuzione risalga ad oltre 50 anni se mobile e 70 anni se immobile come definito all’art. 10, comma 1, 3, e 5 del D.Lgs. n.42/2004.

Ai sensi dell’art. 5 dell’art. 21 l’autorizzazione viene rilasciata sulla base della presentazione di un progetto, o qualora sufficiente, dettagliata descrizione tecnica dell’intervento presentata dal richiedente, e può contenere prescrizioni specifiche.

Territorio e funzionari
Il laboratorio di restauro di palazzo Clabassi

Normativa di riferimento

I restauratori e i tecnici del restauro dei Beni Culturali

Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ha modificato la disciplina relativa alla figura professionale del restauratore e del tecnico del restauro (c.d. collaboratore restauratore). Come previsto dall’art. 182 (farei link all’articolo) del provvedimento le due qualifiche ricordate sono state attribuite a seguito di una procedura di selezione pubblica (bando del 22 giugno 2015) e rese note grazie alla pubblicazione di appositi elenchi.

RESTAURATORI

Gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia.

Restauratori di beni culturali

TECNICI DEL RESTAURO

Il tecnico del restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici è la figura professionale che collabora con il restauratore eseguendo, con autonomia decisionale strettamente afferente alle proprie competenze tecniche, determinate azioni dirette ed indirette per limitare i processi di degrado dei beni ed assicurarne la conservazione, operazioni di cui garantisce la corretta esecuzione secondo le indicazioni metodologiche ed operative, sotto la direzione ed il controllo diretto del restauratore. Ha la responsabilità della cura dell’ambiente di lavoro e delle attrezzature, cura la preparazione dei materiali necessari per gli interventi, secondo le indicazioni metodologiche del restauratore.

Tecnici del restauro di beni culturali

SETTORI DEL RESTAURO

Settori di corrispondenza relativi alla qualifica di restauratore di beni culturali ex art. 182 c. 1 bis del D.Lgs 42/2004 e smi.

FASE TRANSITORIA

I collaboratori restauratori/tecnici del restauro che hanno già ottenuto la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali-tecnico del restauro per effetto del bando pubblico dell’11 settembre 2014 o che sono in possesso di idonei titoli di studio conseguiti prima del 31 dicembre 2014, potranno sostenere la prova di idoneità per l’acquisizione della qualifica di restauratore prevista dall’art. 182 del d.lgs. 42/2004 con le modalità stabilite dal Decreto interministeriale MiBAC-MIUR del 10 agosto 2019, n. 112 Regolamento recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento della prova di idoneità, con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali.

Ultima modifica: 19 Settembre 2020