Contributi

Il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” stabilisce che i soggetti pubblici e privati hanno l’obbligo di garantire la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza e che gli oneri finanziari per gli interventi conservativi sono posti a loro carico (art. 30).

La normativa di tutela prevede la facoltà, da parte dell’Amministrazione, di contribuire alle spese sostenute dal proprietario per il restauro dei beni di interesse culturale: i contributi erogati per lavori finalizzati alla conservazione dei beni sono definiti dagli artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs 42/2004 e si distinguono in contributi in conto capitale e contributi in conto interessi.

I contributi in conto capitale sono cumulabili con quelli erogabili in conto interessi.

La domanda di ammissione al contributo deve essere presentata separatamente per ciascuna tipologia di contributo (conto capitale o conto interessi) e deve includere la documentazione prevista nelle istruzioni procedurali conto capitale e istruzioni procedurali conto interessi.

Il procedimento per la richiesta di ammissione al contributo è strettamente legato all’autorizzazione ai lavori rilasciata dalla Soprintendenza: la richiesta di ammissibilità ai contributi statali può essere presentata dall’interessato alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Friuli Venezia Giulia contestualmente o successivamente alla richiesta di autorizzazione ai lavori ex art. 21 del Codice, ma comunque prima del rilascio del provvedimento di autorizzazione ai lavori (art. 31 del D.Lgs. 42/2004; l’Ufficio legislativo del Ministero ha chiarito che “il Soprintendente si esprima sull’ammissibilità dell’intervento ai contributi contestualmente al rilascio dell’autorizzazione ai lavori ex articolo 21 del codice…”).

Nell’ottica dell’economicità dell’azione amministrativa, si invita a manifestare l’interesse a richiedere il contributo, barrando la relativa opzione nel modulo di autorizzazione agli interventi conservativi (art. 21, co. 4, D. Lgs. 42/2004).

 L’ ammissione al contributo è subordinata alle seguenti condizioni:

• il bene deve essere dichiarato bene culturale con specifico provvedimento di tutela;

i beni sottoposti ad interventi conservativi con il contributo dello Stato devono essere accessibili al pubblico secondo modalità fissate da apposita convenzione (art. 38 del D.Lgs. 42/2004).

Si sottolinea che la pronuncia di ammissibilità al contributo costituisce mera indicazione propedeutica all’eventuale erogazione del contributo stesso, senza pertanto costituire alcun vincolo per l’accoglimento della richiesta che resta demandata alle determinazioni conclusive del programma ministeriale e delle risorse finanziarie disponibili.

CONTO CAPITALE

CONTO INTERESSI

La documentazione deve essere inviata, attenendosi alle istruzioni e utilizzando i moduli di cui sopra, alla Peo (sabap-fvg@cultura.gov.it) o Pec (sabap-fvg@pec.cultura.gov.it) della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Friuli Venezia Giulia.


Circolare 69/2023 della Direzione generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali che disciplina la concessione dei contributi finalizzati all’organizzazione di Convegni di studi di rilevante interesse culturale nazionale e internazionale promossi e/o programmati da Associazioni, Fondazioni ed altri Organismi senza scopo di lucro.

Circolare n. 68/2023 della Direzione generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali che disciplina la concessione dei contributi finalizzati alla pubblicazione di volumi monografici inediti di rilevante interesse culturale promossi da associazioni, fondazioni ed altri organismi senza scopo di lucro.

Ultima modifica: 14 Maggio 2026