Contributi

RICHIESTA CONTRIBUTI
La richiesta di ammissibilità ai contributi statali, previsti dagli articoli 35 e 37 del Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs 42/2004, dev’essere presentata dall’interessato alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Friuli Venezia Giulia contestualmente alla richiesta di autorizzazione ai lavori ex art. 21 del Codice.

Sia per i beni mobili che immobili la documentazione sottoelencata deve essere presentata unicamente in formato digitale attraverso i canali di posta elettronica ordinaria (PEO) o di posta elettronica certificata (PEC) a: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Friuli Venezia Giulia Peo: sabap-fvg@cultura.gov.it – Pec: sabap-fvg@pec.cultura.gov.it

Per richiedere contributi su un bene questo deve essere dichiarato bene culturale o sottoposto a preventiva verifica di interesse culturale ai sensi art. 12 D.Lgs 42/2004

Il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” stabilisce che i soggetti pubblici e privati hanno l’obbligo di garantire la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza e che gli oneri finanziari per gli interventi conservativi sono posti a loro carico (art. 30).

La normativa di tutela prevede la facoltà, da parte dell’Amministrazione, di contribuire alle spese sostenute dal proprietario per il restauro dei beni di interesse architettonico. I contributi erogati per lavori finalizzati alla conservazione dei beni sono definiti dagli artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs 42/2004 e riguardano:

Contributo in conto capitale ai sensi degli artt. 31, 35 e 36 del D.Lgs. 42/2004

Per le spese sostenute dai proprietari, possessori, detentori per lavori e restauri eseguiti su beni di interesse architettonico approvati a norma degli artt. 21 e 22 del D.Lgs 42/2004

Per ottenere il contributo in conto capitale, il proprietario, possessore o detentore di beni culturali deve inviare alla Soprintendenza competente la richiesta di ammissibilità, corredata da idonea documentazione.

La Soprintendenza valuta le richieste ricevute e indica gli interventi ammissibili a finanziamento statale, ne quantifica l’importo ed emana l’atto con cui viene dichiarata l’ammissibilità dell’intervento. Si sottolinea che tale pronuncia costituisce mera indicazione propedeutica all’eventuale erogazione del contributo stesso, senza pertanto costituire alcun vincolo per l’accoglimento della richiesta che resta demandata alle determinazioni conclusive del programma ministeriale e delle risorse finanziarie disponibili.

Il contributo viene concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati, per una quota parte della spesa effettivamente sostenuta dal proprietario (determinata dalla Soprintendenza tenuto conto anche del godimento di eventuali altri contributi pubblici) per i soli interventi ritenuti ammissibili. Sia in caso di interventi conservativi volontari sia di interventi conservativi imposti, questi ultimi ai sensi dell’art. 34 comma 2 del Codice, possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, regolarmente certificati e collaudati dalla Soprintendenza competente.

Eseguiti gli interventi, l’interessato trasmette alla Soprintendenza la documentazione richiesta per la fase a consuntivo, al fine di consentire alla stessa di provvedere alla redazione degli atti di competenza, che vengono successivamente trasmessi al Segretariato regionale che si occupa del controllo e della liquidazione del contributo. Il Segretariato regionale provvede a inoltrare alla Direzione Generale Bilancio le proposte di finanziamento ricevute. Quest’ultima, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, approva e accredita al Segretariato regionale le relative somme per la successiva erogazione del contributo.

Al fine e preliminarmente alla liquidazione del contributo è necessario che il beneficiario sottoscriva con il Segretariato regionale una apposita convenzione ai sensi dell’art. 38 del Codice per l’accessibilità pubblica del bene.

Contributi in conto interessi ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 42/2004

Per i mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori e detentori per la realizzazione degli interventi di restauro a norma degli artt. 21 e 22 del D.Lgs 42/2004.

Il Ministero può concedere contributi in conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali, nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati a un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato.

Ai sensi dell’art. 37 comma 4 del Codice, la concessione è ammessa anche per interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui il Ministero abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico.

Per ottenere il contributo in conto interessi, il richiedente deve inviare alla Soprintendenza competente la richiesta di ammissibilità corredata da idonea documentazione.

La Soprintendenza valuta le richieste ricevute e indica gli interventi ammissibili a finanziamento statale, ne quantifica l’importo ed emana l’atto con cui viene dichiarata l’ammissibilità dell’intervento. Si sottolinea che tale pronuncia costituisce mera indicazione propedeutica all’eventuale erogazione del contributo stesso, senza pertanto costituire alcun vincolo per l’accoglimento della richiesta che resta demandata alle determinazioni conclusive del programma ministeriale e delle risorse finanziarie disponibili.

Si fa presente che possono essere accolte istanze di contributo in conto interessi la cui realizzazione degli interventi sia ancora in corso di esecuzione al momento della stipula del contratto di mutuo, e per cui l’importo del mutuo accordato coincida con l’importo dei lavori ammessi. Inoltre, potranno essere accolte richieste di rinegoziazione del mutuo purché con lo stesso istituto di credito e nei casi in cui non costituisca un aggravio di spesa per il Ministero; al contrario non saranno accolte istanze che prevedano un pre-ammortamento finanziario del mutuo.

Si forniscono qui di seguito le indicazioni per l’esecuzione del procedimento preliminare:

  • il Soprintendente in sede di autorizzazione dei lavori si pronuncia sull’ammissibilità dell’intervento ai contributi statali, parimenti non vincolante come precedentemente descritto in merito ai contributi in conto interessi;
  • i soggetti pubblici e i proprietari, possessori o detentori dei beni che abbiano ottenuto l’autorizzazione sull’ammissibilità dell’intervento ai contributi statali dovranno presentare apposita istanza in carta legale a preventivo agli istituti periferici ministeriali competenti per territorio;
  • successivamente il Ministero autorizza l’emissione del decreto dirigenziale di concessione del contributo con riserva di verifica delle disponibilità del bilancio. In caso di mutui a tasso variabile, al fine di calcolare correttamente i conguagli a debito e a credito, l’istituto mutuante deve comunicare agli istituti periferici ministeriali entro il mese di gennaio dell’anno successivo le variazioni del tasso avvenute nell’anno precedente, corredato dal relativo piano di ammortamento;
  • il Segretariato regionale sottoscrive una apposita convenzione con l’istituto bancario che eroga il mutuo, nella quale vengono stabilite le modalità di corresponsione del contributo in conto interessi secondo le procedure indicate dall’istituto bancario medesimo che provvederà ad accreditarlo con pari valuta al soggetto mutuario alle scadenze previste;
  • successivamente il Segretariato regionale sottoscrive una apposita convenzione con il beneficiario ai sensi dell’art. 38 del Codice per l’accessibilità pubblica del bene.

Una volta ottenuto il decreto di concessione del contributo e sottoscritta la convenzione di accessibilità, annualmente gli istituti di credito per mezzo del beneficiario devono presentare agli istituti periferici ministeriali competenti per territorio:

  • in caso di contributo in conto interessi a tasso variabile, dichiarazione dell’importo pagato e di cui si chiede il rimborso da trasmettere alla Soprintendenza di competenza e al Segretariato regionale;
  • in caso di contributo in conto interessi a tasso fisso, attestazione del regolare pagamento delle rate pregresse del mutuo da trasmettere al Segretariato regionale;
  • il piano di ammortamento aggiornato e ogni successiva ed eventuale variazione rispetto a quello indicato nel decreto di concessione suindicato, compresa, nel caso, la risoluzione del contratto di mutuo da trasmettere alla Soprintendenza competente.

Ogni anno, per tutta la durata del contributo, il Segretariato regionale emette una dichiarazione di nulla osta al pagamento della quota a contributo per l’anno in corso, e in caso di variazione del piano di ammortamento, emette un apposito decreto di aggiornamento.

Si ricorda che le ipoteche contratte sui beni appartenenti al demanio culturale (Stato, Regioni, altri enti pubblici territoriali, altri soggetti pubblici, persone giuridiche senza fini di lucro ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti) devono essere preventivamente autorizzate ai sensi degli artt. 55 comma 3 e 56 comma 4-quinquies del Codice.

In merito ai contributi in conto interessi vedi la circolare n. 51 del 11.12.2020 della Direzione Generale Archeologia belle arti e paesaggio


Contributi in conto capitale

Contributi in conto interessi


Circolare 69/2023 della Direzione generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali che disciplina la concessione dei contributi finalizzati all’organizzazione di Convegni di studi di rilevante interesse culturale nazionale e internazionale promossi e/o programmati da Associazioni, Fondazioni ed altri Organismi senza scopo di lucro.

Circolare n. 68/2023 della Direzione generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali che disciplina la concessione dei contributi finalizzati alla pubblicazione di volumi monografici inediti di rilevante interesse culturale promossi da associazioni, fondazioni ed altri organismi senza scopo di lucro.

Ultima modifica: 9 Ottobre 2024