Alienazione – Prelazione – Concessioni

ALIENAZIONI E ALTRI MODI DI TRASMISSIONE

Premesso che sono inalienabili i beni culturali demaniali indicati nell’art. 54, comma 1, lett. d ter) del Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs 42/2004, l’alienazione di beni culturali è disciplinata dagli articoli 53-59 del suddetto Decreto.

Alienazione di beni culturali di proprietà “pubblica”

In seguito al nuovo D.P.C.M. 169/2019 Regolamento di Riorganizzazione del MiBACT, i beni culturali di proprietà pubblica o di persone giuridiche private  senza scopo di lucro possono essere alienati solo a seguito di decreto della Commissione regionale per il patrimonio cultutale del Friuli Venezia Giulia (CO.RE.PA.CU), sulla base di quanto previsto  dagli articoli 55, 55 bis, 56, 57, 57-bis e 58 del Codice dei Beni Culturali.

Gli enti proprietari devono inoltrare istanza di autorizzazione al Segretariato regionale del MiC per il Friuli Venezia Giulia indicando contestualmente la destinazione d’uso del bene, il programma delle misure necessarie ad assicurarne la conservazione e le modalità di fruizione pubblica (art.55).

La CO.RE.PA.CU. informa tutti gli enti pubblici territoriali per il tramite della Regione che il bene in argomento è in vendita affinché possano, se interessati, esercitare il diritto di prelazione.
Espletata questa fase preliminare, la CO.RE.PA.CU., a seguito del parere favorevole espresso dalla competente Soprintendenza, rilascia l’autorizzazione richiesta,  solo a condizione che la destinazione d’uso assicuri l’idonea conservazione e pubblica fruizione del bene e sia compatibile con la sua qualità culturale.
Le prescrizioni e le condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione devono essere riportate nell’atto di alienazione e vengono trascritte, su richiesta delle competenti soprintendenze, nei registri immobiliari.
L’autorizzazione è richiesta anche in caso di vendita, parziale, di collezioni o serie di oggetti e di raccolte librarie da parte di enti pubblici non territoriali e di persone giuridiche private senza fini di lucro. Per queste ultime è richiesta anche per la vendita di archivi o singoli documenti (Codice, art.56).

Propedeutica all’autorizzazione all’alienazione è la verifica di interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del Codice.

Verifiche di interesse culturale

Alienazione di beni culturali di proprietà privata

Tra gli obblighi indicati dal D.lg. 42/2004 per i detentori o possessori di un bene sottoposto a tutela, vi è quello di dover denunciare il trasferimento  di proprietà (o detenzione limitatamente ai beni mobili) di beni culturali (art. 59), entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto.

Chi fa la Denuncia?

  • l’alienante o il cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;
  • l’acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell’ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;
  • l’erede il legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l’erede, il termine decorre dall’accettazione dell’eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall’articolo 623 del codice civile, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile.

La denuncia è presentata al Soprintendente del luogo ove si trovano i beni immobili (art. 59, c. 2) e deve contenere:

  • i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali.
  • i dati identificativi catastali dei beni;
  • l’indicazione del luogo ove si trovano i beni;
  • l’indicazione della natura e delle condizioni dell’atto di trasferimento;
  • l’indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni  previste dal presente Titolo. (art. 59, c. 4).

La denuncia del trasferimento di proprietà è atto dovuto al Ministero affinché lo stesso, possa:

  • esercitare, nei casi previsti, il diritto di prelazione per incrementare il patrimonio culturale pubblico,
  • detenere i dati identificativi della proprietà affinché questa ottemperi agli obblighi conservativi previsti dall’art. 30 del D.Lgs 42/2004.

Esistono due tipologie di atti di trasferimento di Proprietà:

1) Trasferimento di Proprietà a Titolo non Onerosonon soggetto all’esercizio di Prelazione:

  • successione,
  • donazione,
  • lascito,
  • divisione testamentaria,
  • fusione di società,
  • scissione di società.

2) Trasferimento di Proprietà a Titolo Onerososoggetto all’esercizio di Prelazione:

  • alienazione dietro pagamento di un prezzo,
  • alienazione dietro un corrispettivo diverso dal denaro,
  • permuta,
  • dazione in pagamento.

Si considera non avvenuta la denuncia di trasferimento di proprietà, priva delle indicazioni previste dall’art. 59, c. 4, o con indicazioni incomplete o imprecise (art. 59, c. 5).

PRELAZIONE

Il Ministero, la regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso , al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione. (art. 60, c.1)
Il Soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto di vendita soggetto a prelazione (di un bene di proprietà privata), ne informa la Regione e per il suo tramite gli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova il bene (art. 62, c. 1) affinché essi possa formulare al Ministero, entro trenta giorni, l’eventuale proposta di prelazione (art. 62, c. 2).

Complessivamente il diritto di prelazione può essere esercitato entro sessanta giorni dalla ricezione della denuncia prevista dall’art. 59 (art. 61, c. 1), ovvero entro centottanta giorni se è presentata tardivamente o risulti incompleta (art. 61, c. 2).
Allo scadere dei termini previsti dalla norma, il bene culturale può essere preso in consegna dal nuovo proprietario.

CONCESSIONE IN USO

Nello specifico caso delle Concessioni in uso dei beni culturali immobili, il Codice dei beni culturali prevede due tipologie.

La prima è disciplinata dall’articolo 57-bis “Procedure di trasferimento di immobili pubblici”, il secondo caso dall’articolo 106 “Uso individuale di beni culturali”.

L’articolo 106, rientrante nel Titolo del Codice dei beni culturali dedicato alla valorizzazione, detta la disciplina generale per la concessione in uso individuale di beni culturali in consegna allo Stato, alle regioni e agli enti pubblici territoriali, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale. Qualora il bene sia in consegna al Ministero, il soprintendente è competente ad adottare il provvedimento di concessione e a determinare il canone dovuto; qualora il bene non sia in consegna al Ministero, la relativa concessione è subordinata all’autorizzazione del Ministero (Soprintendenza), rilasciata nel rispetto delle condizioni previste dal comma 2-bis dell’articolo in argomento.

L’articolo 106 trova applicazione ogni qual volta la concessione in uso richiesta non rappresenti una cesura temporale significativa nella persistenza della titolarità dei poteri dominicali in capo all’amministrazione consegnataria.

L’articolo 57-bis regola una particolare tipologia di concessione in uso individuale del bene demaniale, relativa agli immobili suscettibili di dismissione o di valorizzazione ed utilizzazione economica (vedi art. 3-bis D.L. 351/2001 conv. in L. 410/2001 e ss.mm.ii.) che presuppone un impegno finanziario di lunga durata e, di conseguenza, una cesura dei poteri dominicali dell’amministrazione concedente sul bene concesso. Per questo motivo i casi contemplati dall’art. 57-bis del Codice dei beni culturali rientrano nei casi previsti dal Titolo I – Capo IV – Sez. I “Alienazione altri modi di trasmissione” del Codice dei beni culturali.

Come per le alienazioni, le condizioni e le prescrizioni contenute nell’autorizzazione (concessa dalla CO.RE.PA.CU. su parere della Soprintendenza) devono essere riportate nell’atto di concessione e trascritte, su richiesta del Soprintendente, nei registri immobiliari. E, in egual modo, propedeutica alla concessione ai sensi dell’art. 57-bis è la verifica di interesse culturale del bene ai sensi dell’art. 12 del Codice.

In breve, ai fini dell’applicazione delle disposizioni indicate dagli articoli 57-bis e 106 in materia di concessioni in uso, è necessario chiarire le circostanze che determinano l’utilizzo dell’uno o dell’altro riferimento normativo

Caratteristiche:

  • permane la titolarità dei poteri dominicali in capo all’amministrazione consegnataria (che mantiene, tra l’altro, la manutenzione del bene e richiede le autorizzazioni lavori ai sensi dell’art. 21 comma 4 del Codice alla Soprintendenza) per le concessioni di cui all’articolo 106;
  • cesura dei poteri dominicali dell’amministrazione concedente sul bene concesso (e sarà il concessionario a richiedere le autorizzazioni lavori ai sensi dell’art. 21 comma 4 del Codice alla Soprintendenza) per le concessioni di cui all’articolo 57-bis;

Finalità:

  • prevalentemente culturale per le concessioni di cui all’articolo 106;
  • prevalentemente economica per le concessioni di cui all’articolo 57-bis;

Durata:

  • di breve termine per le concessioni di cui all’articolo 106;
  • di medio/lungo termine per le concessioni di cui all’articolo 57-bis.

Iter procedimentale:

  • domanda alla Soprintendenza e 90 giorni durata dei tempi procedimentali per l’autorizzazione in caso di concessioni di cui all’articolo 106;
  • domanda al Segretariato regionale per il MiC FVG, 120 giorni durata dei tempi procedimentali e autorizzazione con apposito decreto della CO.RE.PA.CU., previo parere della Soprintendenza, per le concessioni di cui all’articolo 57-bis.

Intervenuta la scadenza dei termini previsti nell’atto di concessione è necessario avviare un nuovo procedimento autorizzatorio.

Per maggiori informazioni e quesiti scrivete a 
sabap-fvg@cultura.gov.it

Ultima modifica: 9 Novembre 2022