BENI PUBBLICI
Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 (D.Lgs 42 2004), n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, introduce all’art. 12 il procedimento per la verifica dell’interesse culturale dei beni, opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sia mobili che immobili.
Al fine di sottoporre a verifica gli immobili di proprietà pubblica è necessaria la trasmissione di elenchi integrati da schede descrittive, che devono essere compilate e inoltrate in formato sia cartaceo che informatizzato (http://www.benitutelati.it/). In mancanza dell’espletamento della procedura di verifica dell’interesse culturale i beni rimangono comunque sottoposti alle disposizione del Codice.
Fino all’esito della verifica:
- qualsiasi intervento edilizio è soggetto al rilascio di nulla osta da parte della Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio (articolo 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004)
- i beni sono inalienabili (articolo 54 e seguenti del D.Lgs. 42/2004)
- non può essere attivata la procedura per l’eventuale erogazione di contributi da parte del Ministero della Cultura.
BENI PRIVATI
Nel caso di cose appartenenti ai privati che abbiano i seguenti requisiti (ai sensi dell’art. 10 comma 5 del D. Lgs 42/2004):
- che abbiano più di 70 anni o di autore non più vivente:
- “cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1” [art. 10 comma 3 lett. a) Codice beni culturali];
- ” le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse” [art. 10 comma 3 lett. e) Codice beni culturali];
- che abbiano più di 50 anni o di autore non più vivente:
- “le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione” [art. 10 comma 3 lett. d-bis) Codice beni culturali];
si procede alla Dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’art. 13 del Codice dei beni culturali (D.Lgs 42 2004) che accerta la sussistenza dell’interesse culturale. La Soprintendenza avvia il procedimento per il riconoscimento dell’interesse culturale, anche su motivata richiesta della Regione e di ogni altro ente territoriale interessato e ne dà comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto (art. 14).
La comunicazione di avvio del procedimento – ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e dell’art. 14 del D. Lgs. 42/2004 – contiene gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini e l’indicazione del termine per la presentazione di eventuali osservazioni. Ai sensi del comma 4, la comunicazione comporta l’applicazione, in via cautelare, delle disposizioni di tutela del Codice.
Ai sensi del DPCM 231/2010, i tempi procedimentali per l’emanazione del decreto sono 120 giorni.
La Dichiarazione dell’interesse culturale è adottata dalla Commissione regionale per il patrimonio culturale, su proposta delle Soprintendenze.
Le dichiarazioni di interesse culturale vengono notificate al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene e nel caso di beni immobili trascritte nei registri immobiliari.
Il provvedimento finale di dichiarazione assoggetta il bene alle norme dettate dalla parte II del D. Lgs. 42/2004.
Ai sensi dell’art. 16 del Codice, avverso il provvedimento conclusivo della verifica di cui all’articolo 12 o la dichiarazione di cui all’articolo 13 è ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione. La proposizione del ricorso comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. Rimane ferma l’applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o riforma l’atto impugnato.
PROVVEDIMENTO DI TUTELA
In entrambi i casi di cui sopra, se il procedimento si conclude positivamente, si emana un Provvedimento di interesse culturale.
La Soprintendenza costruisce un elenco e una raccolta complessiva degli atti e dei documenti di studio, notifica e registrazione dei beni riconosciuti quali beni culturali vincolati e sottoposti alla tutela ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004 , n. 42. La consultazione dei provvedimenti di tutela è subordinata all’ottenimento dell’autorizzazione scritta da parte del dirigente della Soprintendenza e alla preventiva compilazione e sottoscrizione di modulo di richiesta, specificando dettagliatamente i motivi della richiesta stessa. L’Amministrazione tratterà i dati personali nel rispetto del D. Lgs. 196/2003
Il modulo dovrà essere inviato alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Friuli Venezia Giulia tramite posta ordinaria, tramite e-mail all’indirizzo sabap-fvg@cultura.gov.it oppure con consegna a mano negli orari di apertura degli uffici.
Responsabile Ufficio vincoli
dott.ssa Annamaria Nicastro, funzionario storico dell’arte
Gruppo di lavoro:
area Udine e Pordenone: Annamaria Nicastro (annamaria.nicastro@cultura.gov.it), Paola Bottan (paola.bottan@cultura.gov.it), Stefania Boccuzzi (stefania.boccuzzi@cultura.gov.it)
tel. 0432-504559
area trieste e Gorizia: Beatrice Gobbo (beatrice.gobbo@cultura.gov.it)
tel. 040-4527523/61
Ultima modifica: 18 Maggio 2026
