Erogazioni liberali

EROGAZIONI LIBERALI

L’EROGAZIONE o ELARGIZIONE LIBERALE è un contributo in danaro elargito da un benefattore a favore del settore pubblico o del settore privato no profit senza obblighi di controprestazione o riconoscimenti di natura economica. Può costituire fiscalmente, a secondo della tipologia del soggetto erogatore – persone fisiche o persone giuridiche – oneri deducibili dal reddito o oneri detraibili dall’imposta sul reddito. Diversamente dalle SPONSORIZZAZIONI, le erogazioni liberali non rientrano nella categoria dei negozi a prestazioni corrispettive.

L’art. 38 della L. n. 342/2000 (confluito nell’art. 100, c. 2, lett. m del Testo Unico delle Imposte sui Redditi del 22 dicembre 1986, n. 917 attraverso sue successive reintegrazioni) stabilisce la totale deducibilità delle erogazioni liberali in denaro effettuate da soggetti titolari di reddito d’impresa a favore dello Stato , regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento di compiti istituzionali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo.

Le persone fisiche e/o gli enti non commerciali non titolari di reddito di impresa che effettuano erogazioni liberali, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera h) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, devono rivolgersi alla Soprintendenza o ad Archivi e Biblioteche, unici titolari a rilasciare le certificazioni di oneri soggetti a detrazione.

Gli enti non commerciali e le persone fisiche che effettuano le erogazioni liberali, sono tenuti a comunicare alla Soprintendenza entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui sia stata effettuata l’erogazione:

  • l’ammontare dell’erogazione medesima nel periodo d’imposta considerato;
  • le proprie generalità complete, con ragione sociale, ove necessario, e con i dati fiscali;
  • l’identità del soggetto beneficiario.

Le imprese (art. 100) che hanno effettuato erogazioni liberali, per ottenere i benefici fiscali previsti dalla legge, sono tenute, entro il 31 gennaio ad un SOLO obbligo di comunicazione. Tale adempimento dovrà essere effettuato per via telematica all’Agenzia delle Entrate secondo le indicazioni disponibili alla pagina dell’Agenzia delle Entrate. I soggetti beneficiari, sono a loro volta tenuti, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, a dare comunicazione alla Soprintendenza riguardo a:

  • l’ammontare delle somme ricevute;
  • le generalità complete del soggetto erogatore;
  • le finalità e le attività per le quali sono state elargite (con riferimento ai rispettivi compiti istituzionali, allegando pure copia dell’atto costitutivo o dello statuto).

Le persone fisiche e gli enti non commerciali possono beneficiare di sgravi fiscali al 19%; le imprese possono beneficiare di sgravi fiscali al 100%.

Riferimenti normativi: D.M. MiBACT del 3 ottobre 2002 (modificato dal D.M. MiBACT del 19 novembre 2010), Circolare MiBACT n. 222 dell’11 giugno 2012 e D.M. MiBACT del 19 dicembre 2012.

Visitate la pagina del sito del Ministero della Cultura – INVESTI NELL’ARTE E SCOPRI COME PAGARE MENO TASSE.

Erogazioni liberali: istruzioni per l’uso

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Per maggiori informazioni e quesiti scrivete a:
sabap-fvg@cultura.gov.it 

Ultima modifica: 13 Dicembre 2023