Gli organi periferici del MiC sono autorizzati alla stipula di convenzioni relative a tirocini nell’ambito di progetti di tirocini curriculari, extracurricolari, formativi e di orientamento, per ‘creare occasioni di accesso al sapere attraverso la messa a sistema di istruzione e cultura, al fine di sviluppare una società della conoscenza’ come riporta il protocollo d’Intesa del 28 maggio 2015 tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali che va a rafforzare il legame tra i due Ministeri in funzione dell’educazione al patrimonio culturale delle giovani generazioni.
La Soprintendenza ABAP “svolge attività di ricerca sui beni culturali e paesaggistici, i cui risultati rende pubblici, anche in via telematica; propone alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate ai territori di competenza; collabora altresì alle attività formative coordinate e autorizzate dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, anche ospitando tirocini” come riporta l’art. 41, comma 1, g) del D.P.R. n. 169 del 2 dicembre 2019.
Definizione, rimandi normativi e modalità
Il tirocinio è un periodo di orientamento e di formazione, svolto in un contesto lavorativo e volto all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Rientra negli obiettivi di introduzione alla formazione delle figure professionali che operano nell’ambito della tutela, della salvaguardia, ricerca, conservazione ed educazione al patrimonio culturale.
La Soprintendenza può stipulare convenzioni con:
- Università statali e private
- Enti di alta Formazione
- Enti di formazione regionali
- Scuole secondarie di II grado
- Istituti di formazione convenzionati e accreditati
Convenzioni per formazione e attività didattiche
Gli istituti di formazione (Università, soggetti promotori del tirocinio), devono assicurare i tirocinanti contro l’infortunio sul lavoro presso INAIL e presso Assicurazione, per la responsabilità civile contro terzi (D.M. 25.03.1998, n. 142 art.3 ) per la normativa aggiornata sui tirocini si rimanda alla pagina dedicata del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
- Il tirocinio non si configura come rapporto di lavoro e non da diritto ad assunzioni successive al periodo di tirocinio.
- Dal punto di vista della sicurezza sul lavoro il tirocinante è equiparato al lavoratore, quindi verrà informato degli aspetti specifici presenti nel Piano di sicurezza della Soprintendenza, a cui dovrà attenersi, anche in relazione alla valutazione dei rischi di contagio Covid-19.
- Il tirocinante è tenuto al segreto d’Ufficio, come da Codice di comportamento dei dipendenti MiC.
Tutte le attività di tirocinio non comportano alcuna spesa per l’Istituto ospitante.
In base al D.M. 142/1998, è possibile accogliere presso la Soprintendenza fino a 5 stagisti contemporaneamente, che verranno seguiti da tutor interni, su progetto individuale.
Le richieste di informazioni e le proposte di tirocinio devono essere inviate ai referenti di seguito indicati correlate di Curriculum vitae et studiorum, monte ore del tirocinio richiesto, periodo in cui vorrebbe svolgere il tirocinio. La Soprintendenza provvederà a: valutare la fattibilità e verificare la congruità della proposta avanzata rispetto agli ambiti delle attività di propria competenza, individuare il tutor interno all’Ufficio, attivare la convenzione con l’ente di formazione (se non è già in essere), predisporre il progetto individuale con le specifiche degli obiettivi formativi, delle azioni con cui ottenerli e delle tempistiche di attuazione del tirocinio (orario, giorni settimanali e periodo temporale entro cui portarlo a termine). Alla fine del tirocinio può essere rilasciato un attestato e la valutazione, se richiesto.
Referenti:
Responsabile area Funzionale Educazione e Ricerca:
Servizi educativi – Educazione al patrimonio culturale: Morena Maresia morena.maresia@cultura.gov.it
Ultima modifica: 9 Ottobre 2024