Altri contenuti – accesso civico

La legge garantisce il diritto di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni delle pubbliche amministrazioni. Sono previsti diversi diritti di accesso, con modalità e requisiti differenti a seconda del tipo di informazioni ricercate e dei motivi della richiesta:

  • ACCESSO CIVICO SEMPLICE
    Richiesta, da parte di chiunque, di documenti e dati che la legge obbliga a pubblicare e che la Soprintendenza non ha reso disponibili nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito web.
  • ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (FOIA)
    Richiesta, da parte di chiunque, di documenti, dati e informazioni detenuti dalla Soprintendenza, ulteriori rispetto a ciò che è obbligatorio pubblicare per legge e non necessariamente legati a un interesse diretto, concreto e attuale da tutelare.
  • ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. Richiesta di accesso ai documenti ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni il cui iter procedimentale rimane invariato e può essere inoltrato da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. Scarica il modulo di accesso agli atti.
  • IL REGISTRO DEGLI ACCESSI è l’elenco delle richieste di accesso ricevute per tutte le tipologie previste dalla norma e il relativo esito.

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Ultima modifica: 2 Dicembre 2024